Articolo 17 – Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere
 
17.1 Il Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi, compie tutti gli atti giuridici che la impegnano.
17.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; cura l’osservanza delle deliberazioni prese, adotta i provvedimenti di urgenza nel caso in cui si rendano necessari stipula convenzioni tra l’Associazione e altri enti o soggetti, previa delibera dell’Assemblea, che stabilisce le modalità di attuazione della convenzione.
17.3 Il vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e lo sostituisce in caso di impedimento.
17.4 Il Segretario è l’organo esecutivo dell’Associazione; redige i verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; custodisce i documenti; cura la convocazione degli Organi nonché l’aggiornamento del ruolo completo dei soci;
provvede all’applicazione di quanto disposto dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.
17.5 Il Tesoriere ha l’incarico di provvedere alla riscossione delle quote da versarsi dai soci, nonché di occuparsi di tutti gli aspetti amministrativi dell’Associazione.
 
Articolo 18 – Il Collegio dei Sindaci Revisori e il Collegio dei Probiviri
 
18.1. L’Assemblea nomina un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio possono essere eletti anche tra i non soci.
18.2. Il Collegio dei Sindaci Revisori svolge le funzioni previste dal codice civile agli articoli 2397 e seguenti e nel suo seno provvede alla nomina di un Presidente. ~.
18.3. Il Collegio dei Sindaci Revisori ha la precipua funzione di revisionare l’amministrazione e di dare il proprio parere sul bilancio dell’Associazione prima della sua presentazione all’Assemblea dei soci. Si riunisce almeno quattro volte all’anno su invito del suo Presidente e ogni volta che il Presidente dell’Associazione lo ritiene indispensabile per motivi particolari.
18.4. L’Assemblea nomina un Collegio dei Probiviri, che possono essere soci o non soci, composto da tre membri effettivi e due supplenti; nel suo interno avviene la nomina di un Presidente.
18.5. Il Collegio dei Probiviri si riunisce, a richiesta del Presidente dell’Associazione, tutte le volte che è necessario deliberare in merito a provvedimenti disciplinari e all’espulsione di un socio.
18.6. I membri del Collegio dei Sindaci Revisori e dei Probiviri durano in carica tre anni.
 
TITOLO IV – Risorse economiche e bilancio
 
Articolo 19 – Le risorse economiche
 
19.1 Le risorse economiche dell’Associazione provengono da:
a) quote annuali e contributi da parte di soci;
b) contributi dei privati (lasciti, donazioni);
c) contributi di enti pubblici e privati;
d) proventi da convenzioni con Enti pubblici e privati.
19.2 I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.
 
Articolo 20 – Erogazioni, donazioni e lasciti
 
20.1 L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali .
20.2 L’Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell’atto costitutivo o nello statuto.
 
Articolo 21 – Beni immobili, mobili e altri beni
 
21.1 L’Associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili; beni di proprietà degli aderenti o di terzi possono essere dati in comodato all’Associazione.
 
Articolo 22 – Responsabilità dell’Associazione
 
22.1 L’Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
22.2 L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’ente stesso.
 
Articolo 23 – Esercizio sociale
 
23.1 L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 01 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
 
Articolo 24 – Bilancio consuntivo
 
24.1 Il Bilancio annuale va predisposto e sottoposto all’Assemblea dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative ad un anno e l’Assemblea ordinaria lo approva entro il mese di Luglio di ogni anno; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell’Associazione quindici giorni prima dalla convocazione dell’assemblea affinché i soci possano prenderne visione.
 
Articolo 25 – Bilancio preventivo
 
25.1 Il Consiglio Direttivo predispone inoltre il bilancio preventivo per l’esercizio. successivo, che contiene le previsioni delle entrate e delle spese per l’anno successivo. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall’assemblea che approva il bilancio consuntivo e deve essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno quindi giorni prima dell’assemblea affinché i soci ne possano prenderne visione.
 
Articolo 26 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale
 
26.1 L’eventuale avanzo finanziario dovrà essere impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste, e di quelle ad esse direttamente connesse nell’anno successivo a quello cui si riferiscono. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell’Associazione.
 
TITOLO V – Disposizioni generali e finali
 
Articolo 27 – Modificazioni dello Statuto
 
27.1 Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all’Associazione.
27.2 Tale Statuto può essere modificato solo da una assemblea straordinaria dell’Associazione.
 
Articolo 28 – Scioglimento
 
28.1 Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire per raggiungimento del fine o per insussistenza dei mezzi per il raggiungimento dello stesso. Nei casi cui sopra, su proposta del Consiglio Direttivo, è convocata un’assemblea straordinaria dei soci che delibera con la maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto le modalità di liquidazione dell’Associazione con l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo a favore di omologhe associazioni pisane senza fini di lucro o per utilità sociali, quali ad esempio il restauro di opere artistiche e/o monumentali della nostra città, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
Articolo 29 – Norma di rinvio
 
29.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme costituzionali, al Libro I del Codice Civile e ai principi dell’ordinamento giuridico vigente per le associazioni di promozione sociale.
 
TITOLO VI – Clausola compromissoria
 
Articolo 30 – Clausola compromissoria
 
30.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo dove allora avrà sede legale l’Associazione.
 
Statuto approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci a Pisa il 28 Novembre 2003.