visto dall’art. 18.5, previo parere del Consiglio Direttivo, qualora:
a) il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello Statuto e alle finalità dell’Associazione;
b) vi è un evidente e palese ostilità all’Associazione stessa o per indegnità. 8.2 Censura nei confronti dei soci. I soci che demeritana nei confronti dell’Associazione possono avere la censura da parte del Presidente su conforme parere del Consiglio Direttivo. Articolo 9 – Dipendenti e collaboratori 9.1 Gli aderenti dell’Associazione prestano prevalentemente la loro opera gratuitamente in favore della stessa e occorrendo possono stipulare con essa rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. 9.2 L’Associazione può assumere dei dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi. 9.3 L’Associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurandoli a norma di legge. decaduto il socio moroso nel pagamento delle quote annuali da almeno due anni. TITOLO III – Gli organi sociali Articolo 10 – Organi sociali 10.1 Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente d) il Collegio dei sindaci revisori e) il Collegio dei Probiviri 10.2 Tutte le cariche sono gratuite e solamente per necessità motivate si può ricorrere in via straordinaria a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, purché rimanga prevalente l’attività di volontariato condotta dall’organo di appartenenza dei soci che hanno instaurato rapporti patrimoniali con l’Associazione. Articolo 11 – L’Assemblea dei soci 11.1 L’Assemblea è formata da tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il pagamento della quota associativa annua ed è presieduta dal Presidente della stessa. L’Assemblea può essere ordinaria e straord i na ria. 11.2 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, e in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti. 11.3 L’Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aderenti all’Associazione e in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. 11.4 L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta ogni anno, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del Presidente oppure ogni volta ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci, mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione quindici giorni prima e a mezzo di lettera ordinaria a tutti i soci oppure mediante pubblicazione di avviso sulla stampa quotidiana e locale. 11.5 L’Assemblea straordinaria viene convocata in via d’urgenza dal Presidente con lettera indicando nella medesima l’ordine del giorno. 11.6 I soci minorenni non possono essere elettori, né eleggibili.