Articolo 12 – Attribuzione dell’Assemblea
 
12.1 L’Assemblea in sede ordinaria:
1) approva il bilancio consuntivo e preventivo almeno una volta all’anno;
2) ogni tre anni procede alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri;
3) decide su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (es. regolamenti, ecc.).
12.2 L’Assemblea in sede straordinaria:
1) delibera le modifiche dell’Atto costitutivo, dello Sta-tuto;
2) decide in ordine allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall’articolo 28.
 
Articolo 13 – Rappresentanza dei soci in Assemblea
 
13.1 In caso· di impedimento i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio al quale devono rilasciare delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di altri due voti.
 
Articolo 14 – Svolgimento dell’Assemblea
 
14.1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza dal Vice Presidente;
nel caso di assenza di entrambi l’Assemblea elegge un proprio Presidente che resta in carica per la sola durata dell’Assemblea.
14.2 Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
 
Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo
 
15.1 L’Assemblea ordinaria ogni tre anni vota fra i propri aderenti 11 (undici) componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti mansioni:
a) procedere alla nomina delle varie cariche sociali ossia: un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
b) è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione, per la programmazione e la realizzazione delle manifestazioni, per l’accettazione o meno dei soci;
c) stabilisce la quota associativa annuale;
d) per lo svolgimento dei propri compiti può farsi aiutare da consulenti da scegliere tra i soci o anche tra i non soci;
e) predispone il bilancio consuntivo e preventivo.
I membri del Consiglio Direttivo che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dal loro incarico e sono sostituiti da coloro che nell’ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti fra i non eletti.
15.2 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito a maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
 
Articolo 16 – Durata e convocazione
 
16.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e può essere revocato dall’Assemblea straordinaria per gravi motivi.
16.2 Il Consiglio Direttivo è convocato solitamente con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente.
dente, almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione; oppure, in caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo fax o con comunicazione telefonica.