Articolo 7 – Recesso dei soci
7.1 I socio potrà recedere dall’Associazione in ogni momento, presentando lettera di recesso al Consiglio Direttivo. Si intende automaticamente decaduto il socio moroso nel pagamento delle quote annuali da almeno due anni.
 
Articolo 8 – Espulsione di un socio
 
8.1 I soci possono essere espulsi dall’Associazione su proposta di qualsiasi socio, secondo quanto pre-.
visto dall’art. 18.5, previo parere del Consiglio Direttivo, qualora:
a) il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello Statuto e alle finalità dell’Associazione;
b) vi è un evidente e palese ostilità all’Associazione stessa o per indegnità.
8.2 Censura nei confronti dei soci. I soci che demeritana nei confronti dell’Associazione possono avere la censura da parte del Presidente su conforme parere del Consiglio Direttivo.
 
Articolo 9 – Dipendenti e collaboratori
 
9.1 Gli aderenti dell’Associazione prestano prevalentemente la loro opera gratuitamente in favore della stessa e occorrendo possono stipulare con essa rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
9.2 L’Associazione può assumere dei dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.
9.3 L’Associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurandoli a norma di legge.
decaduto il socio moroso nel pagamento delle quote annuali da almeno due anni.
 
TITOLO III – Gli organi sociali
 
Articolo 10 – Organi sociali
 
10.1 Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente d) il Collegio dei sindaci revisori e) il Collegio dei Probiviri
10.2 Tutte le cariche sono gratuite e solamente per necessità motivate si può ricorrere in via straordinaria a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, purché rimanga prevalente l’attività di volontariato condotta dall’organo di appartenenza dei soci che hanno instaurato rapporti patrimoniali con l’Associazione.
 
Articolo 11 – L’Assemblea dei soci
 
11.1 L’Assemblea è formata da tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il pagamento della quota associativa annua ed è presieduta dal Presidente della stessa. L’Assemblea può essere ordinaria e straord i na ria.
11.2 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, e in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.
11.3 L’Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aderenti all’Associazione e in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
11.4 L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta ogni anno, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del Presidente oppure ogni volta ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci, mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione quindici giorni prima e a mezzo di lettera ordinaria a tutti i soci oppure mediante pubblicazione di avviso sulla stampa quotidiana e locale.
11.5 L’Assemblea straordinaria viene convocata in via d’urgenza dal Presidente con lettera indicando nella medesima l’ordine del giorno.
11.6 I soci minorenni non possono essere elettori, né eleggibili.