REPUBBLICA ITALIANA
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DI PISA”TITOLO I – Denominazione, sede, durata, scopo e attività
Articolo 1 – Denominazione e sede 1.1 In data 10 Gennaio 1959 è stata costituita in Pisa l’associazione di promozione sociale denominata “Associazione degli Amici di Pisa”. 1.2 L”‘Associazione degli Amici di Pisa”, di seguito denominata Associazione, è conforme alla legge 7 dicembre 2000, n° 383, alla legge regionale toscana 9 dicembre 2002, n° 42 e alle norme generali del nostro ordinamento giuridico. 1.3 L’Associazione ha sede in Pisa, Via Pietro Gori n.17. 1.4 Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati. 1.5 L’Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa. Articolo 2 – Durata 2.1. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. Articolo 3 – Finalità e attività 3.1 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e cu)turale. In particolare, l’ente opera in maniera specifica nelle seguenti aree di intervento: socio-culturale ed educativo. 3.2 Per perseguire gli scopi sopraindicati, l’Associazione realizza i seguenti interventi:a) studio e diffusione della storia di Pisa, la valorizzazione delle antiche tradizioni cittadine, in modo particolare la ricorrenza del 6 Agosto, data memorabile della Repubblica Pisana;
b) tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e delle bellezze naturali e paesaggistiche;
c) promozione di tutte le attività e infrastrutture che garantiscono l’impianto socio-economico della città e del suo territorio. 3.3 L’Associazione opera nel territorio della Regione Toscana. TITOLO II – I soci Articolo 4 – I soci 4.1 Il numero di soci è illimitato. 4.2 Possono essere soci tutti coloro che amino la città di Pisa ed abbiano interesse al suo sviluppo. 4.3 La qualifica di socio si acquista tramite la domanda e l’accettazione insindacabile del Consiglio Direttivo. 4.4 Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione. 4.5 I soci sono divisi in quattro categorie:
a) soci onorari: tale qualifica viene conferita dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, a quelle persone che operano in modo eccezionale nei confronti della città di Pisa o dell’Associazione;
b) soci sostenitori, soci straordinari e soci ordinari, a seconda dell’entità della quota annuale versata;
le quote annuali vengono stabilite anno per anno dal Consiglio Direttivo. Articolo 5 – Diritti dei soci 5.1 I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell’Associazione e contribuiscono a determinare le scelte e gli orientamenti. 5.2 Riuniti in assemblea, i soci hanno diritto di voto: a) per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
b) per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. 5.3 Coloro i quali perdono la qualità di socio anche per recesso ed espulsione non hanno alcun diritto al rimborso delle quote sociali versate né sul patrimonio sociale. Articolo 6 – Doveri dei soci 6.1 E’ fatto obbligo ai soci:
a) di versare la quota annuale entro il 31 Marzo di ogni anno; le eventuali sospensioni nei versamenti non esonerano il socio dal pagamento delle quote arretrate;
b) di contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso. 6.2 I soci prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall’Associazione stessa o dalla legge.